diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 295 del 13/01/1981 (Rv. 410728 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INTENZIONE DI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL CONDUTTORE DISPOSTO DALL'ART 38 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 (COSIDDETTA LEGGE SULL'EQUO CANONE) - AMBITO DI APPLICAZIONE - VENDITA COATTIVA DELL'IMMOBILE IN SEDE FALLIMENTARE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410728-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INTENZIONE DI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL CONDUTTORE DISPOSTO DALL'ART 38 DELLA LEGGE N 392 DEL 1978 (COSIDDETTA LEGGE SULL'EQUO CANONE) - AMBITO DI APPLICAZIONE - VENDITA COATTIVA DELL'IMMOBILE IN SEDE FALLIMENTARE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'art 38 della legge 27 luglio 1978 n 392, che attribuisce al conduttore di un immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione il diritto di prelazione nei confronti del locatore che 'intendà trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, si applica alle sole alienazioni volontarie e quindi non trova applicazione nel caso in cui, dichiarato il fallimento del locatore, l'immobile venga venduto coattivamente. Infatti l'attivita diretta e svolta dagli organi fallimentari, in quanto intesa a finalita pubblicistiche, non puo soffrire impedimenti disposti da una norma regolante soltanto il rapporto privatistico tra locatore e conduttore.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)