diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 913 del 01/02/1988 (Rv. 457284 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL CONDUTTORE - LOCATORE SOGGETTO A PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO - VENDITA DEL BENE - SUSSISTENZA DEL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457284-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL CONDUTTORE - LOCATORE SOGGETTO A PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO - VENDITA DEL BENE - SUSSISTENZA DEL DIRITTO.*

L'istituto della prelazione urbana, disciplinato dall'art. 38 della legge n. 392 del 1978, trova limite alla sua applicazione solo nel caso che il locatore sia dichiarato fallito e non quando sia soggetto a concordato preventivo, atteso che mentre nel caso in cui l'immobile locato venga venduto dagli organi fallimentari, l'attività di questi perseguendo finalità pubblicistiche non può soffrire impedimenti da norme regolanti il rapporto privatistico locatore-conduttore, nel caso di concordato preventivo la conseguente situazione di origine convenzionale non esclude la libera Determinazione del proprietario-locatore di trasferire l'immobile, attraverso il liquidatore. (Conf 3298/84, mass n 435328; (Conf 295/81, mass n 410728).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 267, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 267, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)