Sez. 1, Sentenza n. 5968 del 17/11/1979 (Rv. 402652 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - IN GENERE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO IN PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE DI TALE NULLITA IN APPELLO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA - IN GENERE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO IN PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE DI TALE NULLITA IN APPELLO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
La nullita della citazione introduttiva del giudizio, celebrato nella contumacia del convenuto, qualora non sia stata fatta valere in appello dalla parte, rimasta ancora contumace sebbene regolarmente ed efficacemente citata nel giudizio di gravame, non puo essere dedotta per la prima volta in Cassazione, in quanto la regola che impone il rilievo d'ufficio della nullita in caso di contumacia del convenuto (art 164 cod proc civ) vale solo per la citazione introduttiva del grado di giudizio in atto, non pure per la citazione introduttiva del precedente grado di giudizio, ostandovi il principio della conversione dei motivi di nullita in motivi di impugnazione (art 161 cod proc civ). (contra 2977/78, mass n 392415).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)