Sez. 2, Sentenza n. 132 del 07/01/1983 (Rv. 424932 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ - SENTENZA DI PRIMO GRADO - NULLITÀ - CONSEGUENTE ALLA NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN APPELLO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DEL CONVENUTO NON COSTITUITOSI - NECESSITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ - SENTENZA DI PRIMO GRADO - NULLITÀ - CONSEGUENTE ALLA NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO IN APPELLO - ESCLUSIONE - IMPUGNAZIONE DEL CONVENUTO NON COSTITUITOSI - NECESSITÀ.*
La nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla nullità della citazione per inosservanza del termine di comparizione, che non sia stata sanata dalla Costituzione del convenuto né rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., deve essere fatta valere dal convenuto medesimo nei modi e secondo le regole proprie dello appello, convertendosi a norma dell'art. 161 cod. proc. civ. in motivo di impugnazione, sicché non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di appello. (V 5968/79, mass n 402652; (contra 2977/78, mass n 392415).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)