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Sez. 3, Sentenza n. 2977 del 15/06/1978 (Rv. 392415 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE DURANTE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PERIODO FERIALE - CONSEGUENTE SCADENZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE, EX ART 163 BIS COD PROC CIV, OLTRE L'UDIENZA DI COMPARIZIONE FISSATA DALL'ATTORE IN CITAZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392415-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE DURANTE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PERIODO FERIALE - CONSEGUENTE SCADENZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE, EX ART 163 BIS COD PROC CIV, OLTRE L'UDIENZA DI COMPARIZIONE FISSATA DALL'ATTORE IN CITAZIONE - NULLITA DELLA CITAZIONE - CONSEGUENZE.*

Nel caso in cui la citazione venga notificata nel periodo di sospensione dei termini processuali, disposta dalla legge n 742 del 1969, ed in conseguenza il termine di comparizione ex art 163 bis cod proc civ, decorrente dalla fine del periodo di sospensione, vada a scadere oltre l'udienza di comparizione fissata nella citazione medesima, la citazione e nulla per insufficienza del termine anzidetto. Siffatta nullita, non rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado, nella contumacia del convenuto, ne, perdurando la contumacia dello stesso, dal giudice di appello, rende nulle entrambe le sentenze e, integrando una ipotesi di non proseguibilita del processo, comporta la Cassazione senza rinvio delle sentenze medesime.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)