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Sez. 2, Sentenza n. 3748 del 06/11/1975 (Rv. 377949 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - CONDANNA DI UNA PARTE ALLA RESTITUZIONE DI UNA SOMMA VERSATALE DALL'ALTRA - DIRITTO DI QUEST'ULTIMA ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI - EFFETTO NATURALE DELLA SENTENZA E DELLA RETROATTIVITA DELLA RISOLUZIONE - MANCATA STATUIZIONE ESPRESSA DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377949-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - CONDANNA DI UNA PARTE ALLA RESTITUZIONE DI UNA SOMMA VERSATALE DALL'ALTRA - DIRITTO DI QUEST'ULTIMA ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI - EFFETTO NATURALE DELLA SENTENZA E DELLA RETROATTIVITA DELLA RISOLUZIONE - MANCATA STATUIZIONE ESPRESSA DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - IRRILEVANZA.*

La sentenza che, pronunciando la risoluzione per inadempimento di un contratto, condanni una parte alla restituzione di una somma di denaro, versatale dall'altro contraente in esecuzione del contratto, da diritto a quest'ultimo alla corresponsione degli interessi legali sulla somma stessa dalla data del versamento; tale diritto costituisce un effetto naturale della sentenza medesima, in considerazione dell'efficacia retroattiva inter partes della risoluzione del contratto e dell'eliminazione delle conseguenze derivanti dall'esecuzione totale o parziale dello stesso, e non richiede, pertanto, una espressa statuizione, ancorche il creditore abbia formalmente richiesto il pagamento degli interessi in questione. (V 756/72, mass n 356907; 1803/70, mass n 347777).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)