Sez. 2, Sentenza n. 2962 del 11/05/1982 (Rv. 420867 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE RICEVUTE E DEI FRUTTI EFFETTIVAMENTE PERCETTI - FRUTTI NATURALI - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - FRUTTI CIVILI - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE - INTERESSI - INCLUSIONE NELLA DOMANDA RESTITUTORIA - CARATTERE IMPLICITO - RICHIESTA ESPRESSA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RESTITUZIONE DELLE COSE RICEVUTE E DEI FRUTTI EFFETTIVAMENTE PERCETTI - FRUTTI NATURALI - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITÀ - FRUTTI CIVILI - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE - INTERESSI - INCLUSIONE NELLA DOMANDA RESTITUTORIA - CARATTERE IMPLICITO - RICHIESTA ESPRESSA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
La retroattività ex art. 1458 cod. civ. della pronuncia (costitutiva) di risoluzione fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto, determinando a carico della parte non colpevole un Obbligo, non risarcitorio, ma restitutorio, avente ad oggetto le cose ricevute ed i frutti effettivamente percetti, per i quali ultimi si configura un debito di valore se trattasi di frutti naturali, laddove ricorre un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, se trattasi di frutti civili (somme di danaro), costituenti il corrispettivo del godimento della cosa. Peraltro, per i frutti civili competono al creditore, come effetto naturale della relativa pronunzia restitutoria e, quindi, anche senza espressa statuizione, gli interessi legali, da ritenere compresi, in difetto di esplicita limitazione degli effetti della risoluzione, nella domanda di restituzione dei frutti, ancorché in essa non specificati, con la conseguenza che la richiesta di tali interessi avanzata per la prima volta in appello non può essere considerata domanda nuova e preclusa a norma dell'art. 345 cod. proc. civ.. (V 3073/80, mass n 406833; (V 3748/75, mass n 377949; (V 756/72, mass n 356907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)