Sez. 2, Sentenza n. 3073 del 10/05/1980 (Rv. 406833 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME DA LUI RICEVUTE - INTERESSI - DECORRENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL PROMITTENTE VENDITORE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME DA LUI RICEVUTE - INTERESSI - DECORRENZA.*
La sentenza di risoluzione per inadempimento produce, riguardo alle prestazioni da eseguire, un effetto liberatorio ex nunc e, rispetto alle prestazioni gia eseguite, un effetto recuperatorio ex tunc, dalla data in cui e sorta l'obbligazione. Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto preliminare di vendita, per inadempimento del promittente venditore, questi e tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali, dovuti come frutto civile del denaro, a decorrere dal giorno in cui le somme stesse gli furono consegnate dall'altro contraente. (V 3748/75, mass n 377949; (V 1803/70, mass n 347777; (Conf 756/72, mass n 356907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)