Sez. 1, Sentenza n. 11867 del 26/10/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203247 - 01
Prove - Mezzi di prova - Perizia - Consulente tecnico - Attività | Perizia disposta in dibattimento a norma dell'art. 508, comma primo, seconda parte, cod. proc. pen. - Consulente che non abbia esplicato alcun intervento - Obbligo del giudice di esaminarlo dopo il perito d'ufficio - Esclusione.
Prove - Mezzi di prova - Perizia - Consulente tecnico - Attività
L'art. 230 cod. proc. pen. stabilisce, nei primi due commi, l'ambito di operatività del consulente tecnico nel senso che la sua attività può esplicarsi sia nel momento del conferimento dell'incarico al perito, presentando al giudice richieste, osservazioni e riserve, sia nel corso delle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Inoltre tale articolo, al comma quarto, pone dei limiti temporali alla facoltà di intervento del consulente tecnico proprio al fine di evitare che la sua attività possa ritardare lo svolgimento della perizia. Ne consegue che, qualora il consulente tecnico non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dello incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali, non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo dopo che si sia concluso l'esame del perito di ufficio nel corso di una perizia disposta in dibattimento con le forme previste dalla seconda parte del comma primo dell'art. 508 cod. proc. pen.. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che tale interpretazione dello art. 230 cod. proc. pen. non trova ostacolo nella disposizione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. pen., sicuramente applicabile nel caso che la perizia sia disposta in dibattimento ai sensi dello art. 508, comma primo, prima parte, del codice, essendo necessario assicurare il contraddittorio in dibattimento mediante la facoltà, riconosciuta al consulente, di formulare osservazioni e sollecitare indagini nel corso dello stesso dibattimento o nel corso delle operazioni peritali, qualora sia necessario rinviare il dibattimento per procedere ad accertamenti e indagini di natura tecnica; al contrario, nel caso che il dibattimento venga rinviato ai sensi della seconda parte dello stesso articolo, l'esame del consulente tecnico in dibattimento deve ritenersi escluso, qualora lo stesso non abbia svolto forma di intervento nella fase del conferimento dell'incarico o nel corso delle operazioni peritali, in quanto tale esame trova un limite nel disposto dell'art. 230 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 508, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 152, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)