Sez. 6, Sentenza n. 12610 del 14/01/2010 Ud. (dep. 31/03/2010) Rv. 246725 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ | Perizia disposta nel dibattimento - Consulente che non ha partecipato alle operazioni peritale - Obbligo del giudice di esaminarlo dopo l'audizione del perito - Sussistenza - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ
Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dell'imputato dopo che si sia concluso l'esame del perito di ufficio, qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)