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Sez. 6, Sentenza n. 12610 del 14/01/2010 Ud. (dep. 31/03/2010) Rv. 246725 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ | Perizia disposta nel dibattimento - Consulente che non ha partecipato alle operazioni peritale - Obbligo del giudice di esaminarlo dopo l'audizione del perito - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246725-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ

Non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dell'imputato dopo che si sia concluso l'esame del perito di ufficio, qualora lo stesso consulente non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)