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Sez. 6, Sentenza n. 27928 del 01/04/2014 Ud. (dep. 26/06/2014) Rv. 261641 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ | Perizia disposta in dibattimento - Consulente che non ha partecipato alle operazioni peritali - Obbligo del giudice di esaminarlo dopo l'audizione del perito - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261641-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - ATTIVITÀ

Non sussiste per il giudice l'obbligo di esaminare, dopo il perito, il consulente tecnico dell'imputato che non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali. (Fattispecie in cui i consulenti tecnici dell'imputato avevano presenziato alle operazioni peritali senza svolgere alcuna attività di sollecitazione o di contestazione nei confronti del perito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 508

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)