Sez. 1, Sentenza n. 8549 del 03/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020) Rv. 278626 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Sentenza di inammissibilità dell’appello - Procuratore generale presso la corte di appello - Ricorso in cassazione - Regola di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. – Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
In tema di impugnazioni, la regola di cui all'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. non è applicabile al ricorso in cassazione del procuratore generale presso la corte di appello avverso la sentenza di inammissibilità dell'appello ritenuto non conforme alle prescrizioni dell'art. 581 cod. proc. pen., trattandosi di una pronuncia "in rito" che non può essere equiparata ad una sentenza di proscioglimento. (Conf. n. 45904/19 non mass.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)