Sez. L, Sentenza n. 12040 del 09/08/2003 (Rv. 565868 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | INPS - Pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni e assegni - Cessione, sequestro e pignoramento per debiti verso l'INPS - Ammissibilità - Limiti - Prestazioni previdenziali indebite - Diritto dell'ente alla restituzione delle somme corrispondenti mediante trattenuta in via di compensazione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
L'art.69, primo comma, della legge n. 153 del 1969, secondo il quale le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. n. 1827 del 1935 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare per debiti verso l'INPS derivanti da prestazioni indebite percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse in tal caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative), non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti stabiliti dalla riportata norma.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Legge 11/05/1968 num. 1115 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)