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Sez. L, Sentenza n. 206 del 11/01/2016 (Rv. 638024 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Indebito - Trattenute sugli arretrati - Limiti ex art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n. 1155 del 1936, ed ex art. 1 e 2, comma 1, del d.p.r. n. 180 del 1950 - Operatività - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638024-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di indebito previdenziale, anche con riguardo agli arretrati pensionistici trovano applicazione l'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n. 1155 del 1936, e gli art. 1 e 2, comma 1, del d.P.R. n. 180 del 1950, che limitano il recupero ad una somma che non superi la misura di un quinto, fatto salvo, comunque, il trattamento minimo di pensione, in quanto va escluso che il pensionato, già danneggiato dal ritardato pagamento, possa subire l'ulteriore pregiudizio dell'integrale pignorabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 128 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)