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Sez. L, Ordinanza n. 26580 del 11/10/2024 (Rv. 672656-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Prestazioni previdenziali indebite - Diritto dell'I.N.P.S. al recupero dell'indebito mediante trattenuta in via di compensazione - Limiti ex art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969 - Art. 545 c.p.c. come novellato ex art. 13, comma 1, lett. l), d. l. n. 83 del 2015 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672656-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE

In tema di indebito, l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall'Istituto

previdenziale, o quando l'Inps agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive.

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 com. 1 lett. L CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST., Decreto Legge 09/08/2022 num. 115 art. 21 bis, Legge 21/09/2022 num. 142 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)