Sez. L, Sentenza n. 3865 del 15/02/2008 (Rv. 601959 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Accettazione del trattamento di fine rapporto - Acquiescenza tacita alla cessazione del rapporto - Esclusione - Impugnativa di licenziamento illegittimo - Volontà di proseguire il rapporto - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
La mera accettazione del trattamento di fine rapporto non integra un comportamento tacito e idoneo a configurare acquiescenza alla cessazione del rapporto, valendo, per contro, l'impugnativa del licenziamento illegittimo a configurare "ex se" la volontà di prosecuzione e ad escludere una risoluzione tacita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)