Sez. 1, Sentenza n. 13670 del 07/12/1999 (Rv. 531917 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Disciplina ex art. 17 e 18 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Natura obbligatoria dell'adempimento - Finalità - Conseguenze della sua omissione - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO
Dalle disposizioni degli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 636 del 1972 si ricava che l'omissione della formalità della consegna o spedizione di una copia del ricorso originale all'Ufficio tributario determina l'inammissibilità del ricorso medesimo, posto che solo la conoscenza dell'oggetto della vertenza, desunta dalla copia del ricorso, consente all'Ufficio stesso di apprestare le proprie difese nel termine previsto dall'ultima delle menzionate disposizioni.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 30/10/1981 num. 739 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)