diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5982 del 03/07/1997 (Rv. 505694 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Natura obbligatoria dell'adempimento - Finalità - Conseguenze della sua omissione - Inammissibilità del ricorso - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505694-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO

La proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - richiede non soltanto, nel termine perentorio di sessanta giorni, la consegna o la spedizione dell'originale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o la spedizione di una copia all'ufficio tributario, il che rappresenta non una forma di integrazione del contraddittorio con la "vocatio in ius" della controparte, ma un adempimento indispensabile per impedire la definitività dell'accertamento, la cui omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)