Sez. 2, Sentenza n. 2888 del 06/11/1973 (Rv. 366496 - 01)
AGRICOLTURA - STRADE AGRARIE - STRADE VICINALI - FORMAZIONE - MANCANZA DI TITOLO COSTITUTIVO - PROVA TESTIMONIALE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - OGGETTO DELLA PROVA.*
AGRICOLTURA - STRADE AGRARIE - STRADE VICINALI - FORMAZIONE - MANCANZA DI TITOLO COSTITUTIVO - PROVA TESTIMONIALE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - OGGETTO DELLA PROVA.*
La Mancanza di un titolo costitutivo, la formazione di una via agraria puo essere provata, al pari della Costituzione di ogni altra comunione incidentale, mediante prova testimoniale od anche con presunzioni semplici; la prova in questione non si esaurisce nella dimostrazione di un prolungato e pacifico passaggio (esercitabile in ipotesi anche iure servitutis), ma si estende al conferimento del terreno, necessario alla formazione della strada in relazione alle caratteristiche obbiettive dei luoghi ed alle esigenze connesse alle comunicazioni e coltura dei fondi, ed al vantaggio economicamente apprezzabile dei fondi a carico dei quali il distacco viene effettuato. (V 2329/69, mass n 341747; 1577/66, mass n 323136).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 12/02/1958 num. 126 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)