Sez. 2, Sentenza n. 777 del 26/02/1975 (Rv. 374142 - 01)
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - STRADA PRIVATA AGRARIA - COSTITUZIONE - PROVA - MEZZI DI PROVA AMMESSI - CONTENUTO.*
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - STRADA PRIVATA AGRARIA - COSTITUZIONE - PROVA - MEZZI DI PROVA AMMESSI - CONTENUTO.*
La creazione di una strada privata agraria, come la Costituzione di ogni altra comunione incidentale, puo essere provata, in difetto di un titolo costitutivo, mediante la prova testimoniale ovvero le presunzioni semplici. La prova deve riguardare non soltanto un prolungato e pacifico passaggio per la via in questione - esercitabile, in ipotesi, anche iure servitutis - ma l'avvenuto conferimento delle porzioni di terreno necessarie alla formazione della strada in funzione delle esigenze di comunicazione e di coltura dei fondi frontistanti o in consecuzione e di un vantaggio economicamente apprezzabile. (V 2888/73, mass n 366496; 2329/69, mass n 341747; (V 1577/66, mass n 323136).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)