Sez. 1, Sentenza n. 3170 del 30/06/1989 (Rv. 463265 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - ANNULLAMENTO - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - ANNULLAMENTO - REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Qualora il fondo privato sia occupato ed irreversibilmente acquisito nella realizzazione di opera pubblica in base a provvedimento espropriativo, e questo venga successivamente annullato dal giudice amministrativo in Sede di giurisdizione di legittimità, il diritto al risarcimento del danno, per la perdita della proprietà del bene, insorge ed è esercitabile con il passaggio in giudicato della pronuncia di detto giudice, la quale elimina il titolo ablatorio di quell'acquisizione e le conferisce il carattere di fatto illecito, con la conseguenza che, solo a partire dall'indicato momento, inizia a decorrere la prescrizione quinquennale del diritto stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)