Sez. 1, Sentenza n. 6465 del 02/07/1998 (Rv. 516891 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Decreto di espropriazione - Annullamento in sede giurisdizionale amministrativa dopo la realizzazione dell'opera pubblica - Risarcimento del danno - Diritto - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale - Dal passaggio in giudicato della pronuncia del giudice amministrativo.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Qualora il fondo privato sia occupato ed irreversibilmente acquisito attraverso la realizzazione dell'opera pubblica, in base a provvedimento espropriativo, e quest'ultimo venga successivamente annullato dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, il diritto al risarcimento del danno, per la perdita della proprietà del bene, insorge ed è esercitabile con il passaggio in giudicato della pronuncia di detto giudice, la quale elimina il titolo ablatorio di quell'acquisizione e le conferisce il carattere di fatto illecito, con la conseguenza che, solo a partire dall'indicato momento, inizia a decorrere la prescrizione quinquennale del diritto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)