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Sez. 3, Sentenza n. 593 del 30/01/1982 (Rv. 418339 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE O DELL'AUTORE MATERIALE DEL FATTO ILLECITO - OMESSA PREVIA RICHIESTA DEL DANNO ALL'ASSICURATORE EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - LIMITI - IMPOSSIBILITÀ INCOLPEVOLE DI IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE - FATTISPECIE (DANNO CAUSATO DA UNA VETTURA DI UNA AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI TRASPORTI - MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLO ASSICURATORE - OBBLIGO DEL DANNEGGIATO DI ESAMINARE IL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO DI UN QUALSIASI ALTRO VEICOLO DELLA STESSA AZIENDA - INSUSSISTENZA).*
Stato
decisa il 1982-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418339-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE O DELL'AUTORE MATERIALE DEL FATTO ILLECITO - OMESSA PREVIA RICHIESTA DEL DANNO ALL'ASSICURATORE EX ART. 22 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - LIMITI - IMPOSSIBILITÀ INCOLPEVOLE DI IDENTIFICAZIONE DELL'ASSICURATORE - FATTISPECIE (DANNO CAUSATO DA UNA VETTURA DI UNA AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI TRASPORTI - MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLO ASSICURATORE - OBBLIGO DEL DANNEGGIATO DI ESAMINARE IL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO DI UN QUALSIASI ALTRO VEICOLO DELLA STESSA AZIENDA - INSUSSISTENZA).*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio della improponibilità, rilevabile d'ufficio, della domanda risarcitoria che sia stata avanzata, anche nei confronti del responsabile civile o dell'autore materiale del fatto illecito, senza la preventiva richiesta del danno all'assicuratore, per mezzo di lettera raccomandata, ed il decorso di sessanta giorni dalla data della richiesta medesima (art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990), trova deroga nell'ipotesi in cui il danneggiato deduca e dimostri la propria incolpevole impossibilità di identificare lo assicuratore e di procedere conseguentemente ai dovuti adempimenti secondo la comune diligenza. (nella specie è stato negato che sia configurabile una negligenza del danneggiato per non avere il medesimo individuato l'assicuratore attraverso l'esame di un contrassegno assicurativo di una qualsiasi vettura della stessa azienda di trasporti cui apparteneva il veicolo coinvolto nel sinistro, dopo essersi trovato nell'impossibilità di esaminare il contrassegno di quest'ultimo o di avere informazioni al riguardo da tale azienda). (Conf 84/80, mass n 403457; (Conf 2415/79, mass n 398729; (Conf 5767/78 mass n 395570).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)