Sez. 3, Sentenza n. 3062 del 18/04/1988 (Rv. 458586 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DEL DANNEGGIATO NON PRECEDUTA DALLA RICHIESTA DEL DANNO ALL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO - IMPROPONIBILITÀ - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DEL DANNEGGIATO NON PRECEDUTA DALLA RICHIESTA DEL DANNO ALL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIATO - IMPROPONIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la regola generale dell'improponibilità della domanda del danneggiato, se non preceduta dalla richiesta del danno all'assicuratore del danneggiante per mezzo di raccomandata e del decorso di sessanta giorni dalla richiesta stessa (art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990), trova deroga soltanto nella ipotesi in cui il danneggiato deduca e dimostri una non colpevole impossibilità di identificare l'assicuratore del veicolo che ha cagionato il danno. (Conf 593/82, mass n 418339; (Conf 6782/81, mass n 417672; (Conf 1405/81, mass n 412043; (Conf 478/81, mass n 410945).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)