Sez. 1, Sentenza n. 5767 del 06/12/1978 (Rv. 395570 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO - PROPONIBILITA - PREVIA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - NECESSITA - DEROGHE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO - PROPONIBILITA - PREVIA RICHIESTA ALL'ASSICURATORE - NECESSITA - DEROGHE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il principio dell'improponibilita della domanda del danneggiato, pure se avanzata nei soli confronti del responsabile civile, se non sia stata fatta preventiva richiesta del danno all'assicuratore per mezzo di raccomandata, e se non siano decorsi sessanta giorni dalla richiesta stessa, (art 22 della legge 24 dicembre 1969 n 990), puo trovare deroga, in relazione ad una non colpevole impossibilita di identificare l'assicuratore, e, quindi, di provvedere a detto adempimento, solo quando il danneggiato stesso deduca e dimostri di aver fatto quanto possibile per il relativo accertamento, secondo la comune diligenza. Al fine indicato, pertanto, non e sufficiente la mera Mancanza di indicazioni sull'assicuratore da parte del responsabile civile, salvo che tale omissione segua ad una precisa ed inequivoca richiesta del danneggiato. (V 806/78, mass n 390145).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)