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Sez. 2, Sentenza n. 2719 del 18/12/1970 (Rv. 349182 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONE - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE - QUALIFICAZIONE E VALORE - ESPRESSIONI GENERICHE - RINUNCIA A FAR VALERE IL RESIDUO CREDITO - INSUSSISTENZA - LIMITI - SUSSISTENZA DI ELEMENTI SPECIFICI DI RINUNCIA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1970-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349182-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONE - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE - QUALIFICAZIONE E VALORE - ESPRESSIONI GENERICHE - RINUNCIA A FAR VALERE IL RESIDUO CREDITO - INSUSSISTENZA - LIMITI - SUSSISTENZA DI ELEMENTI SPECIFICI DI RINUNCIA - EFFETTI.*

La generica espressione 'anche in via transattiva e comunque con rinunzia ad ogni ulteriore ragione ed Azioné aggiunta alla dichiarazione del lavoratore di ricevere quanto dovutogli dal datore di lavoro costituisce espressione del semplice convincimento del prestatore di opera, non ha efficacia negoziale e non e quindi ostativa ad un ordinario giudizio diretto a far valere il residuo credito. Solo in presenza di elementi specifici, anche desumibili aliunde, dai quali risulti la volonta certa del dichiarante di abbandonare diritti e ragioni determinati, o comunque oggettivamente determinabili, la quietanza a saldo puo assumere il valore di rinuncia.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)