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Sez. 2, Sentenza n. 860 del 28/03/1973 (Rv. 363169 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - DEL LAVORATORE - EFFICACIA - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363169-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - DEL LAVORATORE - EFFICACIA - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI.*

La dichiarazione del lavoratore di avere ricevuto una certa somma a saldo delle sue spettanze e di non avere altra pretesa da avanzare nei confronti del datore di lavoro, non ha efficacia negoziale e costituisce l'espressione unilaterale del convincimento di essere stato compiutamente soddisfatto nel proprio credito, e solo nel concorso di altre e precise circostanze puo assumere il valore di una transazione o di una rinunzia, sempre che di tali negozi abbia i necessari requisiti (per la transazione l'esistenza dell'aliquid datum aliquid retentum e la prevenzione della lite; per la rinunzia l'abbandono di diritti e ragioni determinati o determinabili). (Conf 2874/71, mass n 354101; 1511/71, mass n 351864; (Conf 2719/70, mass n 349182; 2376/70, mass n 348596).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)