Sez. L, Sentenza n. 1035 del 12/04/1974 (Rv. 368983 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ESPRESSIONE DI STILE - ESTREMI - VALORE DI RINUNCIA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ESPRESSIONE DI STILE - ESTREMI - VALORE DI RINUNCIA - CONDIZIONI.*
La generica espressione 'anche in via transattiva e comunque con rinunzia ad ogni ulteriore ragione ed Azioné aggiunta alla dichiarazione del lavoratore di ricevere quanto dovutogli dal datore di lavoro non ha efficacia negoziale, ma di stile, e non e quindi ostativa ad un ordinario giudizio diretto a far valere il residuo credito. Solo in presenza di elementi specifici, anche desumibili aliunde, dai quali risulti la volonta certa del dichiarante di abbandonare diritti e ragioni determinate o comunque oggettivamente determinabili, oggetto di precedenti contestazioni o trattative, la quietanza a saldo puo assumere il valore di una rinuncia. (V 2719'70, mass n 349182; 3311'69, mass n 343360).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)