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Sez. 5 - , Sentenza n. 11013 del 19/04/2019 (Rv. 653414 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Sottoscrizione - Delega - Natura - Delega di firma - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653414-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Decreto Legge 15/06/2015 num. 78 art. 4 bis CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 125 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)