Sez. 3, Sentenza n. 24997 del 10/10/2008 (Rv. 605057 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Responsabilità dell'amministrazione scolastica ex art. 61 della legge n. 312 del 1980 - Danno cagionato al minore sottoposto alla vigilanza del personale scolastico - Onere probatorio del danneggiato - Presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza - Prova liberatoria - A carico dell'amministrazione scolastica - Valutazione attinente al merito della vicenda - Insindacabilità in sede di legittimità - Sussistenza - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE
In tema di responsabilità dell'amministrazione scolastica "ex" art. 61 della legge n. 312 del 1980, sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che é sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto. La valutazione circa il raggiungimento o meno della prova liberatoria, da parte di detta amministrazione, attiene al merito della vicenda ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità e congruamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)