Sez. 3, Sentenza n. 2839 del 11/02/2005 (Rv. 580015 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Insegnanti statali - Legge n. 312 del 1980 - Inapplicabilità della presunzione ex art. 2048, secondo comma cod. civ. - Legittimazione passiva esclusiva del Ministero - Conseguenze - Applicabilità della presunzione di responsabilità nei confronti del Ministero - Onere di provare la colpa grave o il dolo dell'insegnante - Rilevanza - Condizioni - Azione di rivalsa del Ministero.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.
In tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione di cui all'art. 2048, secondo comma, cod.civ., nei giudizi di danno per "culpa in vigilando" è attuata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n.312, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sulla operatività dell'art. 2048, secondo comma, cod.civ. nei detti giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il Ministero dell'istruzione, nei cui confronti continuerà ad applicarsi, nei casi (come quello di specie) di danno provocato da un alunno ad un altro alunno, la presunzione di responsabilità prevista dalla norma citata, mentre la prova del dolo o della colpa grave dell'insegnante rileva soltanto ove l'amministrazione eserciti, successivamente alla sua condanna, l'azione di rivalsa nei confronti del medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Legge 11/07/1980 num. 312 art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)