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Sez. 1, Sentenza n. 11027 del 08/11/1997 (Rv. 509664 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento in camera di consiglio - Decreto della corte di appello - Impugnazione - Ricorso per Cassazione con riferimento alla motivazione - Ammissibilità - Limiti imposti dalla funzione preliminare della fase del procedimento.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509664-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Il ricorso per cassazione avverso il decreto camerale reso dalla corte di appello in tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, in quanto proponibile per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, può investire la motivazione del provvedimento solo per denunciarne la radicale carenza o la mera apparenza, ma non anche per lamentare lacune o inadeguatezze della motivazione stessa, essendo la peculiare funzione della fase preliminare del procedimento " de quo " non già quella di accertare la paternità o la maternità, bensì quella di rilevare la esistenza di un eventuale " fumus boni iuris " circa la esistenza del preteso rapporto di filiazione con riferimento alle circostanze dedotte dalla parte ricorrente ed alle presunzioni (o agli altri elementi) che facciano apparire verosimile la asserita paternità o maternità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)