Sez. 1, Sentenza n. 11027 del 08/11/1997 (Rv. 509664 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento in camera di consiglio - Decreto della corte di appello - Impugnazione - Ricorso per Cassazione con riferimento alla motivazione - Ammissibilità - Limiti imposti dalla funzione preliminare della fase del procedimento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE
Il ricorso per cassazione avverso il decreto camerale reso dalla corte di appello in tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale, in quanto proponibile per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, può investire la motivazione del provvedimento solo per denunciarne la radicale carenza o la mera apparenza, ma non anche per lamentare lacune o inadeguatezze della motivazione stessa, essendo la peculiare funzione della fase preliminare del procedimento " de quo " non già quella di accertare la paternità o la maternità, bensì quella di rilevare la esistenza di un eventuale " fumus boni iuris " circa la esistenza del preteso rapporto di filiazione con riferimento alle circostanze dedotte dalla parte ricorrente ed alle presunzioni (o agli altri elementi) che facciano apparire verosimile la asserita paternità o maternità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)