diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6207 del 28/06/1994 (Rv. 487242 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione | Decreto camerale della Corte di appello - Impugnazione con ricorso per cassazione con riferimento alla motivazione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1994-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487242-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Ammissibilità dell'azione

Il ricorso per cassazione contro il decreto camerale della corte di appello in tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o maternità, che è proponibile per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., può investire la motivazione di detto provvedimento solo per denunciarne la radicale mancanza o la mera apparenza, non già per far valere lacune o inadeguatezze della medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)