Sez. 2, Sentenza n. 311 del 01/06/1987 Ud. (dep. 13/01/1988) Rv. 177391 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - IN GENERE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER PRESCRIZIONE DEL REATO - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA 21 LUGLIO 1983, N. 224 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI E INAPPELLABILI - IN GENERE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER PRESCRIZIONE DEL REATO - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA 21 LUGLIO 1983, N. 224 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - CONDIZIONI.*
Anche dopo la sentenza 21 luglio 1983 n. 224 della Corte costituzionale - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 134 legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152 cod. proc. pen., avverso sentenza di proscioglimento per amnistia o prescrizione - è precluso l'appello contro sentenza dichiarativa dell'Estinzione del reato per prescrizione non proposto ai fini e nei limiti indicati dalla Corte costituzionale. (V mass n 175545; (V mass n 166890; (V mass n 163871).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 512 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 134, Legge 31/07/1984 num. 400 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)