Sez. 3, Sentenza n. 10664 del 25/09/1984 Ud. (dep. 30/11/1984) Rv. 166890 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO IN PRIMO GRADO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA CORTE COST. 21 LUGLIO 1983 N. 224, RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 512 COD. PROC. PEN. NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE IL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI PROPORRE APPELLO AI FINI E NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 152, SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - APPELLO ERRONEAMENTE PROPOSTO - PREDETTA DECISIONE DELLA CORTE INTERVENUTA DOPO L'IMPUGNAZIONE, MA NELLE MORE DI ESSA - LEGITTIMITÀ DELL'APPELLO - FATTISPECIE: RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE D'APPELLO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO IN PRIMO GRADO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA CORTE COST. 21 LUGLIO 1983 N. 224, RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 512 COD. PROC. PEN. NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE IL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI PROPORRE APPELLO AI FINI E NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 152, SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - APPELLO ERRONEAMENTE PROPOSTO - PREDETTA DECISIONE DELLA CORTE INTERVENUTA DOPO L'IMPUGNAZIONE, MA NELLE MORE DI ESSA - LEGITTIMITÀ DELL'APPELLO - FATTISPECIE: RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE D'APPELLO.*
La disciplina susseguente e conseguente alla sentenza del 21 luglio 1983, n. 224 della Corte costituzionale - con la quale è stata formalmente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 134 legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello (ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, secondo comma, cod. proc. pen.), avverso la sentenza del pretore, del tribunale e della Corte d'assise che lo abbia prosciolto per Estinzione del reato per amnistia o prescrizione - è applicabile anche quando sia stato erroneamente proposto appello, anziché ricorso per Cassazione, prima della sentenza della Corte costituzionale, ma questa sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione. (nella specie il tribunale, ritenuta la conversione del gravame, aveva trasmesso l'appello, proposto dall'imputato avverso la sentenza del pretore, alla suprema Corte, ma questa ha ordinato la restituzione degli Atti al tribunale, in quanto l'intervenuta decisione della Corte costituzionale aveva reso legittimo il mezzo di impugnazione esperito). (V mass n 163871).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)