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Sez. 4, Sentenza n. 3828 del 13/12/1983 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163871 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA DEL PRETORE DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - RICORSO IN CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA CORTE COST. N. 224 DEL 21 LUGLIO 1983 RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 512 COD. PROC. PEN. NELLA PARTE IN CUI ESCLUDA IL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI PROPORRE APPELLO AI FINI E NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 152, COMMA SECONDO COD. PROC. PEN. - CONVERSIONE IN APPELLO DEL RICORSO E RIMESSIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE "RATIONE LOCI" - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163871-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA DEL PRETORE DI PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - RICORSO IN CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA SENTENZA CORTE COST. N. 224 DEL 21 LUGLIO 1983 RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 512 COD. PROC. PEN. NELLA PARTE IN CUI ESCLUDA IL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI PROPORRE APPELLO AI FINI E NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 152, COMMA SECONDO COD. PROC. PEN. - CONVERSIONE IN APPELLO DEL RICORSO E RIMESSIONE DEGLI ATTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE "RATIONE LOCI" - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

La disciplina susseguente e conseguente alla sentenza n. 224 del 21 luglio 1983 della Corte costituzionale - con la quale è stata formalmente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 134 legge 3 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui esclude il diritto dello imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152, comma secondo cod. proc. pen., avverso la sentenza del pretore, del tribunale e della Corte d'assise che lo abbia prosciolto per Estinzione del reato per amnistia o prescrizione - è applicabile anche ai fatti e agli Atti compiuti sotto la vecchia disciplina che non abbiano ancora prodotto tutti i loro possibili effetti -. Pertanto, quando sia stato proposto ricorso per Cassazione, avverso sentenza pretorile di proscioglimento dell'imputato per Estinzione del reato per amnistia, in epoca anteriore alla precitata sentenza n. 224 della Corte costituzionale e la fase processuale attinente al giudizio di legittimità non si sia ancora esaurita, tale ricorso si converte in appello e deve essere rimesso all'organo giudiziario competente "ratione loci".*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)