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Sez. 2, Sentenza n. 1591 del 09/05/1969 (Rv. 340492 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE - IN GENERE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - CERTEZZA - NECESSITA - MANCANZA DI UN TERMINE PRESTABILITO - INUTILE DECORSO DI UN LUNGO PERIODO DI TEMPO - INSUFFICIENZA - TERMINE IMPLICITO - POSSIBILITA - INDAGINI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1969-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340492-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE - IN GENERE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - CERTEZZA - NECESSITA - MANCANZA DI UN TERMINE PRESTABILITO - INUTILE DECORSO DI UN LUNGO PERIODO DI TEMPO - INSUFFICIENZA - TERMINE IMPLICITO - POSSIBILITA - INDAGINI DEL GIUDICE.*

Perche la condizione possa dirsi mancata, non basta il dubbio o la probabilita del suo non avverarsi, ma occorre la certezza che l'evento in essa previsto non potra piu verificarsi, per causa non imputabile alla parte avente interesse contrario al suo avveramento. In Mancanza di un termine prestabilito, l'avvenuto decorso di un periodo di tempo piuttosto lungo senza che l'evento siasi verificato, non puo bastare a far ritenere mancata la condizione, perche non da l'assoluta certezza che l'evento non potra piu avere luogo. Tuttavia, il termine puo risultare anche attraverso la natura e l'oggetto del contratto, onde il giudice, chiamato a risolvere la questione della definitiva ed effettiva Mancanza della condizione, deve, nella interpretazione del contratto, portare la sua indagine sulla reale portata dell'evento condizionante e valutarne l'incidenza nel concreto regolamento degli interessi predisposto dagli stipulanti. (nella specie, fra i comproprietari indivisi di alcuni immobili era stato convenuto uno stralcio di quota di una determinata zona edificabile di terreno a favore di uno di essi, alla condizione che il comune avesse autorizzato lo spostamento di una strada di piano regolatore. I giudici di merito, dopo aver rilevato che per ben due volte il comune, richiestone dagli interessati, aveva negato lo spostamento della strada, avevano ritenuto che la condizione era definitivamente mancata. La SC ha giudicato esatta tale statuizione ed enunciato il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)