diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8493 del 26/08/1998 (Rv. 518396 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - IN GENERE | Condizione sospensiva - Mancata previsione di un termine finale di avveramento - Conseguenze in tema di perduranza dell'efficacia sospensiva - Valutazione della impossibilità di avveramento della condizione - Criteri.
Stato
decisa il 1998-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518396-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - IN GENERE

La mancata previsione di un termine finale di avveramento in relazione ad una condizione sospensiva apposta ad un contratto non postula che l'efficacia sospensiva della condizione debba estendersi fino al momento in cui sia accertata l'assoluta impossibilità, oggettiva o soggettiva, dell'avveramento, dovendo, per converso, la valutazione di tale impossibilità avvenire in termini concreti, con riferimento alla relativa prevedibilità nel contesto storico, sociale ed ambientale del momento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)