diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5314 del 20/10/1984 (Rv. 437034 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELL'INEFFICACIA DEL CONTRATTO - PREVIA FISSAZIONE DI UN TERMINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437034-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELL'INEFFICACIA DEL CONTRATTO - PREVIA FISSAZIONE DI UN TERMINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, senza indicare il termine entro il quale questo possa utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione, senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., quando lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'avvenimento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare. (nella specie, trattavasi di vendita di un terreno condizionata al conseguimento, da parte dell'acquirente, della licenza edilizia). (Conf 1713/74, mass n 369885; (Conf 1591/69, mass n 340492).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)