Sez. 1, Sentenza n. 2037 del 05/06/1976 (Rv. 380868 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - ESIGIBILITA DEL CREDITO DEL FALLITO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - OPERATIVITA - CONDIZIONI - ESIGIBILITA DEL CREDITO DEL FALLITO.*
La disciplina fallimentare, collegandosi a quella della compensazione ordinaria, nel dichiarare l'operativita della vicenda estintiva tra i debiti che i creditori hanno nei confronti del fallito e i loro crediti verso lo stesso 'ancorche non scaduti prima della dichiarazione di fallimentò, mostra di voler consentire la vicenda in Mancanza dell'esigibilita del credito verso il fallito, ma di richiedere, implicitamente, gli altri requisiti indicati nell'art 1243 cod civ, e, cioe, l'esigibilita del credito del fallito verso il debitore-creditore in bonis.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)