Sez. 1, Sentenza n. 1634 del 13/03/1982 (Rv. 419465 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 56 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - PRESUPPOSTI - ESIGIBILITÀ - ESCLUSIONE - CERTEZZA E LIQUIDITÀ - NECESSITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - DISCIPLINA EX ART. 56 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - PRESUPPOSTI - ESIGIBILITÀ - ESCLUSIONE - CERTEZZA E LIQUIDITÀ - NECESSITÀ.*
La speciale compensazione tra crediti e debiti del fallito prevista dall'art. 56 della legge fallimentare costituisce una particolare ipotesi di compensazione legale, soggetta come tale alla disciplina propria di questa, ma con esclusione, in aderenza ai principi del diritto fallimentare (art. 55 della menzionata legge) e del diritto delle obbligazioni (art. 1186 cod. civ.), del requisito della esigibilità del credito, relativamente ai soli crediti nei confronti del fallito (che si considerano scaduti alla data del fallimento), con la conseguenza che tali ultimi crediti possono essere fatti valere in compensazione, ai sensi dell'art. 56 citato, purché abbiano gli ulteriori requisiti (richiesti dall'art. 1243 cod. civ.) della certezza e liquidità. (V 2037/76, mass n 380868).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1186, Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)