Sez. 2, Sentenza n. 12696 del 11/04/1978 Ud. (dep. 19/10/1978) Rv. 140220 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - POTERE AUTONOMO DI PROSEGUIRE IN CASSAZIONE IL GIUDIZIO AI SOLI EFFETTI CIVILI.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - POTERE AUTONOMO DI PROSEGUIRE IN CASSAZIONE IL GIUDIZIO AI SOLI EFFETTI CIVILI.*
A seguito delle decisioni n 1 del 1970 e n 29 del 1972 della Corte costituzionale, la parte civile ha il diritto autonomo di far proseguire in Cassazione il giudizio penale, anche quando, agli effetti penali, la sentenza del giudice di merito sia divenuta irrevocabile per mancata impugnazione dell'imputato o del PM o il giudizio sia stato definito con sentenza di assoluzione. In tal caso il giudizio penale prosegue fino a quando la Corte di Cassazione, legittimamente e regolarmente sollecitata dalla parte civile, avra adempiuto ai suoi compiti istituzionali in base agli artt 11 della Costituzione e 524 cod proc pen, rinviando, in caso di accoglimento del ricorso, al giudice civile a norma dell'art 541 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 541
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)