Sez. 1, Sentenza n. 230 del 16/01/1986 (Rv. 443874 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - PRESUPPOSTO - EFFETTIVA ESISTENZA DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - PRESUPPOSTO - EFFETTIVA ESISTENZA DELLA CAUSA DI SOSPENSIONE.*
La mancata riassunzione, nel termine perentorio di sei mesi, del processo dichiarato interrotto (o sospeso) ne determina l'Estinzione ai sensi degli artt. 305 (297) e 307, comma terzo cod. proc. civ. in quanto al momento della pronuncia dell'ordinanza di interruzione (o di sospensione) sia effettivamente esistito il relativo presupposto. Pertanto, qualora risulti che, a tale data, non sussista la causa di interruzione (o di sospensione) posta a fondamento del provvedimento, questo deve ritenersi nullo e l'Onere di osservanza del detto termine come mai dato, onde il processo può essere utilmente riassunto anche dopo il decorso del semestre. (nella specie il G.i. Aveva pronunciato ordinanza di interruzione avendo erroneamente ritenuto che fosse morto l'unico procuratore di una delle parti). (Conf 730/82, mass n 418539; (Conf 6414/79, mass n 403146; (Conf 182/73, mass n 361972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)