Sez. U, Sentenza n. 19661 del 22/12/2003 (Rv. 569151 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti di enti pubblici - Rapporto di servizio fra l'autore del fatto e l'amministrazione o ente pubblico danneggiati - Configurabilità nel rapporto tra funzionario del Ministero vigilante ed ente previdenziale danneggiato - Condizioni - Fattispecie.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti in tema di danno erariale, il rapporto tra funzionario del Ministero vigilante ed ente previdenziale danneggiato è di per sè insufficiente alla configurazione di un rapporto di servizio ove si resti nell'ambito della figura del controllo; allorché, tuttavia, al detto controllo si aggiunga un inserimento di fatto del funzionario nel procedimento amministrativo (nella specie, rivolto alla ricerca e alla scelta dell'altro contraente con cui stipulare contratti pubblici di acquisto di immobili) produttivo del danno erariale, in ipotesi consentito e favorito dall'esercizio dei compiti di vigilanza, si realizza un vero e proprio rapporto di servizio fattuale, sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice contabile.
Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)