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Sez. U, Sentenza n. 4874 del 14/05/1998 (Rv. 515449 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti degli enti pubblici - Corte dei Conti - Giurisdizione - Presupposti - Danno cagionato dagli amministratori e dipendenti ad amministrazioni o enti diversi da quelli appartenenza - Giurisdizione della Corte dei Conti - Limitazione ai soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994 - Fatti anteriori - Rapporto di impiego o di servizio fra l'autore del fatto e l'amministrazione o ente pubblico danneggiati. Necessità - Ente nazionale cellulosa - Delibera illegittima e pregiudizievole per l'ente adottata dal Commissario straordinario dello stesso - Approvazione della delibera da parte del Ministro dell'Industria - Giudizio di responsabilità nei confronti del Ministro promosso dal Procuratore generale della Corte dei Conti - Giurisdizione del giudice contabile - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515449-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 (recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti) convertito in legge 20 dicembre 1996 n. 639, la giurisdizione della Corte dei Conti sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti degli enti pubblici anche per il caso di danno cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli appartenenza, riguarda i soli fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge 14 gennaio 1994 n. 20 il cui art. 1, comma quarto, risulta in tali sensi modificato, con norma di carattere interpretativo, dall'art. 3 del menzionato D.L. n.543 del 1996, restando quindi necessario perché sussista la giurisdizione della magistratura contabile in relazione a fatti anteriori alla legge in ultimo cit. che fra l'autore del fatto e l'amministrazione o ente pubblico che da questo abbia risentito un danno, vi sia un rapporto di impiego o un rapporto di servizio. Ne consegue che esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti il giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore generale della stessa Corte nei confronti del Ministro dell'industria pro-tempore, per il danno apportato all'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta (a seguito di approvazione, da parte dello stesso Ministro, di delibera illegittima e pregiudizievole, adottata dal Commissario straordinario di detto ente, istitutiva di un intervento in favore degli editori di quotidiani), atteso che, alla stregua della normativa riguardante i rapporti fra le dette figure soggettive pubbliche (art. 4 commi secondo e terzo della legge 13 giugno 1935 n.1453, istitutiva dell'Ente e art. 11, comma terzo, del R.D. 26 settembre 1935 n. 1932, di approvazione del relativo Statuto), si configura fra le stesse un rapporto di vigilanza da parte del Ministero, che, pur estendendosi anche ad una valutazione di congruità delle delibere dell'ente rispetto agli interessi di questo, resta pur sempre nell'ambito della figura del controllo, con conseguente esclusione del rapporto di servizio.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1935 num. 1453 art. 4, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)