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Sez. 2, Sentenza n. 1178 del 15/05/1964 (Rv. 301687 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MARCHE ASSICURATIVE - DELL'INPS - SMARRIMENTO DELLE MARCHE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - RIACQUISTO DELLE MARCHE - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI.*
Stato
decisa il 1964-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301687-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - MARCHE ASSICURATIVE - DELL'INPS - SMARRIMENTO DELLE MARCHE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - RIACQUISTO DELLE MARCHE - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI.*

Qualora il datore di lavoro abbia regolarmente acquistato le Marche per l'Assicurazione obbligatoria di dipendenti contro la invalidita e la vecchiaia e contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, versando contestualmente al fondo per l'adeguamento delle pensioni i dovuti contributi integrativi, a norma dell'art.8 della legge 4 aprile 1952 n.218, ed abbia successivamente smarrito le predette Marche, prima che fossero applicate ed annullate sulle tessere di Assicurazione dei lavoratori, lo stesso datore di lavoro, indipendentemente dall'esistenza o meno di una sua colpa nello smarrimento, non ha diritto ad ottenere dall' INPS le Marche medesime contro pagamento del solo loro valore nominale, e deve, invece non soltanto riacquistare dette Marche al detto valore, ma anche versare di nuovo l'importo dei corrispondenti contributi integrativi, in conformita a quando dispone l'art.8 della legge n.218 del 1952, che stabilisce la inscindibilita del contributo base (marca) e di quello a percentuale (contributo integrativo). (Conf 1802/63).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)