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Sez. L, Sentenza n. 566 del 24/01/1981 (Rv. 411043 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MARCHE ASSICURATIVE - SMARRIMENTO O FURTO - ACQUISTO DI NUOVE MARCHE E VERSAMENTO UN'ALTRA VOLTA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1981-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411043-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MARCHE ASSICURATIVE - SMARRIMENTO O FURTO - ACQUISTO DI NUOVE MARCHE E VERSAMENTO UN'ALTRA VOLTA DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*

Il datore di lavoro assolve l'Obbligo delle assicurazioni sociali quando, dopo avere acquistato le Marche assicurative e versato i relativi contributi integrativi dovuti a norma dell'art 8 della legge 4 aprile 1952 n 218, abbia anche applicato le Marche stesse sulle tessere assicurative, dando luogo all'imputazione soggettiva dell'esborso contributivo e al riferimento dell'adempimento a rapporti assicurativi determinati. Egli, pertanto, in caso di smarrimento o furto delle Marche assicurative, prima dell'applicazione sui singoli libretti individuali, e tenuto ad acquistare nuove Marche ed a versare un'altra volta i contributi integrativi. (Conf 265/80, mass n 403654; (Conf 2604/69, mass n 342202; (Conf 319/67, mass n 326159; (Conf 1073/66, mass n 322154; (Conf 1178/64, mass n 301687; (Conf 1802/63, mass n 262769).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)