Sez. L, Sentenza n. 4992 del 28/08/1980 (Rv. 408866 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MARCHE ASSICURATIVE - SMARRIMENTO INCOLPEVOLE PRIMA DELLA APPLICAZIONE SUI SINGOLI LIBRETTI INDIVIDUALI - ACQUISTO DI NUOVE MARCHE E NUOVO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - MARCHE ASSICURATIVE - SMARRIMENTO INCOLPEVOLE PRIMA DELLA APPLICAZIONE SUI SINGOLI LIBRETTI INDIVIDUALI - ACQUISTO DI NUOVE MARCHE E NUOVO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO.*
Il datore di lavoro assolve l'Obbligo delle assicurazioni sociali quando, dopo aver acquistato le Marche assicurative e versato i relativi contributi integrativi dovuti a norma dell'art 8 della legge 4 aprile 1952 n 218, abbia anche applicato le Marche stesse sulle tessere assicurative, dando luogo all'imputazione soggettiva dello esborso contributivo e al riferimento dell'adempimento a rapporti assicurativi determinati. Egli, pertanto, in caso di smarrimento, anche se incolpevole, delle Marche assicurative prima della applicazione sui singoli libretti individuali, e tenuto ad acquistare nuove Marche ed a versare un'altra volta i contributi integrativi. (Conf 2582/80, mass n 406325; (Conf 265/80, mass n 403654; (Conf 2604/69, mass n 342202; (Conf 319/67, mass n 326159; (Conf 1073/66, mass n 322154; (Conf 1178/64, mass n 301687; (Conf 1802/63, mass n 262769).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)