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Sez. L, Sentenza n. 10196 del 18/10/1997 (Rv. 508976 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | Giudicato sostanziale - Oggetto - Accertamenti di fatto costituenti il fondamento logico giuridico della decisione - Effetti - Preclusione del riesame della questione in un giudizio successivo - Limiti - Fattispecie relativa all'incidenza di giudicato sulla dequalificazione di un lavoratore su successivo giudizio risarcitorio.
Stato
decisa il 1997-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508976-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE

Il giudicato sostanziale (art. 2909 cod. civ.) - che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti relativamente all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia; pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, "causa petendi" e "petitum"), secondo l'interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che, in materia di lavoro subordinato, nel giudizio risarcitorio promosso da un lavoratore a seguito del passaggio in giudicato di sentenza che aveva giudicato illegittimi due suoi trasferimenti perché implicanti l'assegnazione di mansioni non equivalenti e inferiori rispetto alle precedenti, aveva ritenuto di dovere nuovamente accertare se in sede di assunzione al lavoratore fosse stata assegnata una qualifica convenzionale superiore a quella corrispondente alle mansioni svolte o se si fosse verificato un "demansionamento" parziale con sottrazione di mansione non qualificante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)