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Sez. L, Sentenza n. 6665 del 05/04/2004 (Rv. 571848 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Provvedimento dell'INAIL qualificato come revisione - Contestazione della natura dell'atto e deduzione della sua natura di atto di rettifica - Individuazione delle finalità insite nel provvedimento - Necessità.
Stato
decisa il 2004-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571848-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In materia di revisione delle rendite Inail, ove l'assicurato contesti la natura dell'atto adottato dall'Istituto deducendo che lo stesso, pur formalmente qualificato come revisione, configuri invece una rettifica della rendita a suo tempo concessa, con la conseguente applicabilità della disciplina della rettifica anziché di quella della revisione, occorre procedere alla individuazione delle finalità che sorreggono l'atto con cui l'Istituto modifica il proprio originario riconoscimento del diritto, accertando, in particolare, se l'intento del medesimo Istituto sia quello di correggere tale riconoscimento per un originario errore ovvero di adeguarlo all'intervenuto mutamento delle condizioni di attitudine lavorativa dell'assicurato.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)